Onorevoli Colleghi! - La legge 15 aprile 1985, n. 140, all'articolo 6, riconosce il diritto ad un trattamento preferenziale in materia pensionistica a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti e assimilati).
      Il beneficio consiste in una maggiorazione reversibile pari a lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro), con l'aggiunta della perequazione automatica. La maggiorazione compete previa domanda degli interessati.
      L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha interpretato il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della citata legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio compete nella misura iniziale di lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro) a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e quindi, nella generalità dei casi, di pensionamento.
      Con tale interpretazione, peraltro, si vengono a determinare trattamenti differenziati a favore degli aventi causa, che non erano stati voluti dal legislatore nel momento in cui aveva emanato un provvedimento di valenza morale e simbolica, per sua natura prevalente su quella economica.
      L'interpretazione autentica, invece, deve ritenersi quella secondo cui la maggiorazione si applica dal momento della domanda nella misura già rivalutata secondo le tabelle ISTAT, evitando di conglobare la maggiorazione stessa nella pensione di base, che si adegua «ex nunc», mentre il beneficio previsto dalla citata legge n. 140 del 1985 si adegua «ex-tunc» (in tale senso, del resto, sono già state

 

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prodotte in primo e secondo grado pronunzie giudiziarie che hanno visto soccombente la tesi ufficiale dell'INPS).
      La tesi dell'Istituto, che non è suffragata dalla lettera né dallo spirito della legge, non trova fondamento neppure sul piano sostanziale delle esigenze di gestione, stanti le garanzie fornite in materia di copertura dal combinato disposto degli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 140 del 1985.
      Tutto ciò premesso, si ritiene congruo, in analogia a quanto già statuito con la legge 16 marzo 1987, n. 114, che ha modificato l'articolo 6 della citata legge n. 140 del 1985, prevedendo dichiarazioni sostitutive, modificare l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, per garantirne un'applicazione univoca, conforme alla volontà del legislatore, e idonea, in definitiva, ad assicurare a tutti gli aventi causa un trattamento di necessaria uguaglianza, il cui potere di acquisto non venga progressivamente eroso dall'inflazione, a danno precipuo dei pensionati con minore anzianità di quiescenza.
 

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