Onorevoli Colleghi! - La legge 15 aprile 1985, n. 140, all'articolo 6, riconosce il diritto ad un trattamento preferenziale in materia pensionistica a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti e assimilati).
Il beneficio consiste in una maggiorazione reversibile pari a lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro), con l'aggiunta della perequazione automatica. La maggiorazione compete previa domanda degli interessati.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha interpretato il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della citata legge n. 140 del 1985 nel senso che il beneficio compete nella misura iniziale di lire 30.000 mensili (oggi 15,49 euro) a decorrere dalla data di presentazione della domanda, e quindi, nella generalità dei casi, di pensionamento.
Con tale interpretazione, peraltro, si vengono a determinare trattamenti differenziati a favore degli aventi causa, che non erano stati voluti dal legislatore nel momento in cui aveva emanato un provvedimento di valenza morale e simbolica, per sua natura prevalente su quella economica.
L'interpretazione autentica, invece, deve ritenersi quella secondo cui la maggiorazione si applica dal momento della domanda nella misura già rivalutata secondo le tabelle ISTAT, evitando di conglobare la maggiorazione stessa nella pensione di base, che si adegua «ex nunc», mentre il beneficio previsto dalla citata legge n. 140 del 1985 si adegua «ex-tunc» (in tale senso, del resto, sono già state